La Lega Nazionale Dilettanti rende noto che, con l’art. 14 del D.L. n. 23 dell’8 Aprile 2020, è stato costituito un apposito comparto del Fondo di Garanzia, istituito dal comma 12 dell’art. 90 della Legge 27 Dicembre 2002, n. 289, così come modificato dall'art. 64, comma 3-ter del D.L. n. 83/2012, presso l’Istituto del Credito Sportivo per i mutui relativi alla costruzione, all’ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento e all’acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree da parte di Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche.
Il comparto del Fondo in argomento potrà prestare, fino al 31 Dicembre 2020, garanzia sui finanziamenti erogati dall’Istituto per i Credito Sportivo o da altro Istituto di Credito per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Associate, nonchè delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI. A tali fini, al Fondo è assegnata una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020.
Il Fondo può, inoltre, concedere contributi in conto interessi, fino al 31 Dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro Istituto Bancario per le esigenze di liquidità, oltre che delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Associate, di quelle delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche riconosciute, ai fini sportivi, dal CONI. Per tale funzione è costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 5 milioni di euro per l’anno 2020.
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Comunicato Ufficiale n. 291 - Finanziamenti dei Credito Sportivo
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